agevolazioni per piani
particolareggiati, decadenza in caso di rivendita dell’area inedificata e
sanzioni applicabili
CNN 26.07.2002, Studio n. 59/2002/T
Si chiede se
decada dalle agevolazioni fiscali previste dall’art. 33, c. 3, L. 23.12.2000,
n. 388, e dall’art. 76, L. 28.12.2001, n. 448, chi avendo acquistato un’area
edificabile compresa in un piano particolareggiato, godendo delle suddette
agevolazioni, rivenda successivamente l’area medesima senza avere realizzato
alcun edificio; e se, in tale ipotesi, il nuovo acquirente possa godere delle
agevolazioni.
Sulla decadenza
dalle agevolazioni in caso di rivendita non preceduta da utilizzazione
edificatoria, cfr. lo Studio n. 38/2002/T, evidenziandosi che non esistono elementi di certezza sul punto.
Ma il nuovo
acquirente può usufruire, nuovamente, delle agevolazioni?
Ammessa la
natura soggettiva dell’agevolazione (v. art. 76, L. n. 448/2001), se il
primo acquirente decade dalle agevolazioni mancando l’utilizzazione
edificatoria entro il termine previsto, il nuovo acquirente avrà diritto ad
usufruire, per parte sua, delle agevolazioni.
C.N.N. 08.02.2001, Studio 2/2001/T
Est. Gaetano
Petrelli
La mancata
edificazione entro il quinquennio non dà luogo, di per sé, ad applicazione di
sanzioni, in assenza di espressa previsione normativa, e stante il regime di
rigorosa tipicità delle stesse, desumibile dall’art. 3, D.Lgs. n. 472/1997
C.N.N. 07.12.2000, Studio n. 99/2000/T,
C.N.N. 08.02.2001, Studio 2/2001/T
Est. Gaetano
Petrelli
Quanto al
problema se debba costituire oggetto di denuncia – ai sensi dell’art. 19,
D.P.R. 131/1986 – il fatto della rivendita entro il quinquennio dell’area
inedificata, quale evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, è
stato precisato in precedenza che detto obbligo sorge unicamente in relazione a
quegli eventi che non constano, all’ufficio, da dati in suo possesso.
Pertanto, nella
misura in cui dall’atto di rivendita infraquinquennale si desuma chiaramente
che l’alienazione ha ad oggetto l’area inedificata, o che comunque non sono
stati effettuati gli interventi comportanti "utilizzazione
edificatoria", nessun obbligo di denuncia incombe a carico del
contribuente.
Solo laddove
tali elementi non risultino dall’atto sottoposto a registrazione, vi sarà
obbligo di denuncia ex art. 19, D.P.R. 131/1986, la cui omissione comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta
dovuta (art. 69, D.P.R. 131/1986, come sostituito dall’art. 1, c. 1, lettera
b), D.Lgs. 18.12.1997 n. 473).