agevolazioni per piani particolareggiati, decadenza in caso di rivendita dell’area inedificata e sanzioni applicabili


 

CNN 26.07.2002, Studio n. 59/2002/T

Est. Gaetano Petrelli

 

Si chiede se decada dalle agevolazioni fiscali previste dall’art. 33, c. 3, L. 23.12.2000, n. 388, e dall’art. 76, L. 28.12.2001, n. 448, chi avendo acquistato un’area edificabile compresa in un piano particolareggiato, godendo delle suddette agevolazioni, rivenda successivamente l’area medesima senza avere realizzato alcun edificio; e se, in tale ipotesi, il nuovo acquirente possa godere delle agevolazioni.

 

Sulla decadenza dalle agevolazioni in caso di rivendita non preceduta da utilizzazione edificatoria, cfr. lo Studio n. 38/2002/T, evidenziandosi che non  esistono elementi di certezza sul punto.

 

Ma il nuovo acquirente può usufruire, nuovamente, delle agevolazioni?

 

Ammessa la natura soggettiva dell’agevolazione (v. art. 76, L. n. 448/2001), se il primo acquirente decade dalle agevolazioni mancando l’utilizzazione edificatoria entro il termine previsto, il nuovo acquirente avrà diritto ad usufruire, per parte sua, delle agevolazioni.

 

 


 

C.N.N. 08.02.2001, Studio 2/2001/T

Est. Gaetano Petrelli

 

La mancata edificazione entro il quinquennio non dà luogo, di per sé, ad applicazione di sanzioni, in assenza di espressa previsione normativa, e stante il regime di rigorosa tipicità delle stesse, desumibile dall’art. 3, D.Lgs. n. 472/1997

 

 


 

C.N.N. 07.12.2000, Studio n. 99/2000/T,

C.N.N. 08.02.2001, Studio 2/2001/T

Est. Gaetano Petrelli

 

Quanto al problema se debba costituire oggetto di denuncia – ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 131/1986 – il fatto della rivendita entro il quinquennio dell’area inedificata, quale evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, è stato precisato in precedenza che detto obbligo sorge unicamente in relazione a quegli eventi che non constano, all’ufficio, da dati in suo possesso.

 

Pertanto, nella misura in cui dall’atto di rivendita infraquinquennale si desuma chiaramente che l’alienazione ha ad oggetto l’area inedificata, o che comunque non sono stati effettuati gli interventi comportanti "utilizzazione edificatoria", nessun obbligo di denuncia incombe a carico del contribuente.

 

Solo laddove tali elementi non risultino dall’atto sottoposto a registrazione, vi sarà obbligo di denuncia ex art. 19, D.P.R. 131/1986, la cui omissione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (art. 69, D.P.R. 131/1986, come sostituito dall’art. 1, c. 1, lettera b), D.Lgs. 18.12.1997 n. 473).